UPC_CFI_2052/2025 – Sigma v Chimica

Court
Local Division Milan
Date
Outcome
Granted
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Stay of proceedings Facts The parties in this case request a stay. The Judge-Rapporteur (“JR”) The JR grants the stay referring to Art. 43 and Art. 76(1) of the UPC Agreement and R. 295.1(d) of the Rules of Procedure. Comment 1. Why is this order of 22 April 2026 published only last week? 2. Article 43 UPCA: the Court shall actively manage “without impairing the freedom of the parties to determine the subject matter of, and the supporting evidence for, their case”. Article 76 UPCA: “The Court shall decide in accordance with the requests submitted by the parties and shall not award more than is requested.” 3. These articles do not mean that a request by (all) the parties to stay has to be granted. First of all, such a request does not concern this subject matter or the supporting evidence of proceedings, and finally, Article 76 UPCA does of course not mean that the Court has to grant each request. 4. R. 295.1(d) RoP states that “the Court may stay proceedings at the joint request of the parties”. This means that the Court has discretion and, although in many situations such a request makes sense, it is clear that it should in principle not interfere with the aim of the UPC to decide cases in 12-14 months.

Full Decision Text

Divisione Locale di Milano UPC CFI n. 2052/2025 ordinanza depositata il 22.4.2026 ATTORI 1) 3V SIGMA S.P.A. via Fatebenefratelli n. 20, 20121 - Milano, Italia 2) 3V CHIMICA PORTO MARGHERA S.R.L. via Bocchetto n. 6, 20123 - Milano, Italia rappresentate e difese da Avvocati Luca Pellicciari e Lorenzo Battarino, Trevisan & Cuonzo, via Brera n. 6, 20121 - Milano, Italia Patent attorney Fabrizio Minoja, TCBM, via Plinio n. 63, 20129 - Milano CONVENUTI 1) A.G.A. S.R.L. piazza Borromeo n. 12, 20123 - Milano, Italia 2) AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA S.R.L., IN BREVE A.C.E.F. S.R.L., via Umbria, 8/14, 29017, Fiorenzuola d’Arda (PC), Italia rappresentate e difese da Avvocati Raffaello De Marco, Federico Paesan e Giorgia Segaliari, Gianni&Origoni, piazza Belgioioso n. 2, 20121 - Milano, Italia 3) MFCI CO., LTD.. Room 2501, Block B, Wanda Plaza, 30# Huahu Avenue, Huangshi, Hubei, 435002 - Cina rappresentata e difesa da Avvocati Stefan Richter, Lisa Philipps e Matteo Martini, Clifford Chance Partnerschaft mbB, Königsallee 59, 40215 - Düsseldorf, Germania. Patent attorneys Matthias Rößler e Yingkun Brunner, KaroIP Patentanwälte PartG mbB, Steinstraße 16-18, 40212 - Düsseldorf, Germania ORGANO DECIDENTE presiding judge e judge-rapporteur Pierluigi Perrotti LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano 2 di 2 In data 20.4.2026 MCFI ha depositato un’istanza di sospensione del presente procedimento ai sensi della R. 295.1(d) RoP, sino al decorso del termine di quattro settimane dalla presentazione, ad iniziativa di una delle parti, di un’istanza di ripresa del procedimento, dando atto della pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione conciliativa. Con note di commento depositate in data 21.4.2026 tutte le altre parti hanno dato il loro assenso espresso alla sospensione come richiesta dal Convenuto 3. Ai sensi della R. 295.1(d) RoP “the Court may stay proceedings [...] at the joint request of the parties”. Secondo parte della dottrina, a fronte della richiesta congiunta di tutte le parti, il Tribunale deve disporre la sospensione, senza che residui alcuno spazio di discrezionalità, nonostante l’utilizzo del termine “may”. Questa interpretazione è basata sull’applicazione dei principi generali stabiliti dagli Artt. 43 e 76(1) UPCA, secondo i quali, rispettivamente, il Tribunale (i) non deve “pregiudicare la libertà delle parti di determinare l’oggetto [...] della loro causa” e (ii) “statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti”. Tale considerazione sarebbe pertanto sufficiente, di per sé, a determinare l’accoglimento della richiesta. A conclusioni identiche si deve pervenire anche nell’ipotesi in cui si ritenga di attribuire al Tribunale uno spazio residuo di discrezionalità nella valutazione della richiesta congiunta di sospensione, in relazione a più generali esigenze di una gestione efficiente del procedimento. Nel caso di specie, infatti, il procedimento è ancora nella sua fase iniziale, ed è evidente la comune volontà delle parti di evitare di essere impegnate - ove possibile - in ulteriori attività processuali e difensive, per il tempo loro occorrente a verificare l’effettiva percorribilità di una soluzione transattiva della presente controversia. Il Tribunale ritiene quindi che la sospensione richiesta sia utile e opportuna, in quanto consente di evitare attività processuali non necessarie durante l’arco di tempo richiesto dalle parti per sviluppare trattative utili a una (eventuale) composizione bonaria della lite. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta congiunta di sospensione del presente procedimento merita di essere accolta. ORDINANZA viste le R. 1.2(a), 295 e 296 RoP, il Tribunale dispone che il procedimento UPC CFI n. 2052/2025 sia sospeso dalla data di deposito del presente provvedimento e sino al decorso del termine di quattro settimane dalla presentazione, ad iniziativa di una delle parti, di un’istanza di ripresa del procedimento. Gli effetti della sospensione sui termini della procedura scritta sono disciplinati dalla R. 296.3 RoP. Milano, 22 aprile 2026. Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur

Key Holdings

  • A joint request by parties for a stay of proceedings was granted by the Judge-Rapporteur.
  • The Court has discretion under R. 295.1(d) RoP to grant or deny joint requests for a stay.
  • Articles 43 and 76 UPCA, concerning active case management and adherence to party requests, do not mandate granting all procedural requests, including joint requests for a stay.
  • Granting stays should generally not undermine the UPC's objective of resolving cases within 12-14 months.

Tags

  • Stay of Proceedings
  • Procedural Discretion
  • Case Management
  • Rules of Procedure
  • UPC Agreement Interpretation

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