UPC_CFI_226/2025 – Hypertherm Inc. v Tec.Mo.

Court
Local Division Milan
Date
Outcome
Granted
Sector
Other
Decision Type
PROCEDURAL

Expert Commentary

Settlement Facts 1. Hypertherm filed an infringement suit against Tec.Mo. 2. Parties asked a stay for three months because of settlement discussions. 3. On 25 September 2025, the parties filed a joint request under R. 360 RoP to dispose of the action because due to the settlement there is no longer a need to adjudicate on it. The Court The Court allowed the request and ordered a 60% reimbursement of the court fees to Hypertherm. As parties did not request a cost order, the Court did not issue one. Comment This is a somewhat strange way of settling a case because it ends with a decision that can be appealed. However, one may presume that parties agreed not to appeal. In that case, the decision becomes final and parties cannot litigate in the future about the same infringement. The settlement does not get the status of a decision of the Court and will not be put in the Register, but that is probably what the parties wanted.

Full Decision Text

Divisione Locale di Milano UPC CFI n. 226/2025 ordinanza ex rule 360 RoP depositata il 7.10.2025 ATTORE Hypertherm Inc. CONVENUTO Tec.Mo. s.r.l. ORGANO DECIDENTE Su indicazione del judge-rapporteur (v. rule 363 RoP), la presente ordinanza è adottata dal Panel nella seguente composizione: - Pierluigi PERROTTI presiding judge e judge-rapporteur - Alima ZANA giudice qualificato sotto il profilo giuridico - Samuel GRANATA giudice qualificato sotto il profilo giuridico LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano Riassunto dei fatti di causa e motivi della decisione Con statement of claim depositato il 14.3.2025 Hypertherm Inc. ha avviato un giudizio di accertamento di contraffazione nei confronti di Tec.Mo. s.r.l.. Lo statement of claim è stato notificato in data 2.4.2025. In data 6 - 10.6.2025 le parti hanno presentato una istanza congiunta di sospensione del presente procedimento della durata di tre mesi ai sensi della rule 295.1(d) RoP, dando atto della pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione conciliativa. In accoglimento della richiesta, il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento sino al 12.9.2025. In data 25.9.2025 le parti hanno depositato una “Istanza congiunta di cessazione della materia del contendere” chiedendo: 1 di 3 - ai sensi della rule 360 RoP, la definizione del giudizio a spese compensate (come di comune accordo tra le parti), giacché, a motivo dell’intervenuto accordo tra le parti, è cessata la materia del contendere e non sussiste più un interesse delle parti a ottenere un provvedimento giudiziale sul petitum oggetto di causa, con rinuncia espressa delle parti a essere sentite in udienza; - ai sensi della rule 370.9(c)(i) RoP, il rimborso in favore dell’attore dell’importo di 6.600 Euro, pari al 60% delle court fees (11.000 Euro) versate al momento del deposito dello statement of claim poiché il procedimento si è concluso prima della fine della written procedure. Le parti hanno concordemente dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale che comprende anche la liquidazione delle spese di lite e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai sensi della rule 360 RoP. La richiesta deve essere accolta, essendo pacifico che non vi è più alcun interesse delle parti a ottenere una pronuncia di merito, neppure sulle spese di lite. La rule 370.9(c)(i) RoP stabilisce che può essere rimborsato il 60% delle court fees se il procedimento viene definito con un accordo transattivo prima della chiusura della written procedure. Il Tribunale osserva che la norma in esame si riferisce in via generale all’ipotesi di definizione della controversia in via conciliativa, senza alcuna ulteriore precisazione. La disposizione può quindi trovare applicazione anche nel caso di specie, poiché le parti hanno appunto dato espressamente atto di tale esito, chiedendo la chiusura del procedimento ai sensi della rule 360 RoP (v. UPC CFI n. 75/2023 - order 23.7.2024, CD Monaco). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le richieste delle parti possono trovare integrale accoglimento. ORDINANZA viste le rules 360, 363 e 370.9(c) RoP, il Tribunale - dispone non luogo a provvedere sulle domande dell’attore, con la conseguente archiviazione del procedimento UPC CFI n. 226/2025; - dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese di lite, conferma le disposizioni dell’accordo transattivo su tale specifico punto; - dispone che il Registrar proceda al rimborso in favore di Hypertherm Inc. dell’importo di 6.600,00 Euro, pari al 60% delle court fees dalla stessa pagate nel presente procedimento. Milano, 7 ottobre 2025. 2 di 3 Pierluigi Perrotti Pierluigi Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur Perrotti Data: 2025.10.07 09:49:32 +02'00' Firmato digitalmente da Alima Zana giudice qualificato sotto il profilo giuridico Alima ZANA Alima ZANA Data: 2025.10.06 22:49:55 +02'00' Samuel Rocco M Digitally signed by Samuel Rocco Samuel Granata M Granata giudice qualificato sotto il profilo giuridico Granata Date: 2025.10.06 21:22:44 +02'00' D'ORAZIO MANUELA MINISTERO DELLA per il Deputy Registrar GIUSTIZIA 07.10.2025 08:59:28 GMT+01:00 INFORMAZIONI SULL’APPELLO Ai sensi della rule 363.2 RoP, la presente ordinanza costituisce una decisione definitiva ai sensi della rule 220.1(a) RoP. Contro la presente ordinanza può essere proposto appello alla Corte d’Appello da qualsiasi parte che non abbia ottenuto, in tutto o in parte, l’accoglimento delle proprie richieste, entro due mesi dalla data della sua notifica (art. 73.1 UPCA, rules 220.1(a) e 224.1(a) RoP). 3 di 3

Key Holdings

  • Action disposed of under R. 360 RoP due to settlement.
  • 60% reimbursement of court fees ordered.
  • No cost order issued as per parties' request.

Tags

  • Court Fees
  • Settlement
  • Withdrawal

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