UPC_CFI_770/2024 – Pirelli v Sichuan
- Court
- Local Division Milan
- Date
- Outcome
- Denied
- Sector
- Other
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Reinstatement of case Background On 31 October 2024, Pirelli requested an ex parte order for an evidentiary seizure of all tyres of the type HA-51R and HA-51F and promotional materials shown during an exhibition in Milan. The measures were carried out on 6 November 2024. Pirelli started proceedings on the merits on 5 December 2024. On 3 June 2025 (almost 8 months later!), Sichuan filed a request for an extension of time for filing a request for review of the seizure order (my note: which, according to R. 197.3 RoP has to be filed within one month after the execution of the seizure). Sichuan argued that it had never received a copy of the request for seizure, the attachments, and the order as ordered by the judge who granted the request. The Court 1. The Court stated that Sichuan's request must be seen as a request for a reinstatement of the time limits pursuant to R. 320 RoP. The Court referred to the decision of the Court of Appeal of 6 June 2025 in Hanshow v Vusion (UPC_CoA_618/2024). 2. The Court rejected the request, referring to the fact that Pirelli had (in view of the extreme urgency) asked for an alternative method of service of the order (by a judicial officer at the venue of the exhibition). 3. The Court held that the execution of the order was properly carried out according to Italian law (R. 354.1 RoP). Comment 1. If, as in the case of Sichuan here, a party refers to the wrong Rules but the facts qualify for the application of other Rules, the Court will apply such Rules. 2. Note that R. 320 RoP (re-establishment of rights) requires that a time limit can only be restored if “all due care” has been taken by the party requesting reinstatement and the cause of non-observance of the time limit was outside its control. Given that Sichuan refused the notification at the exhibition, it is already clear that this action by Sichuan could never have succeeded.
Full Decision Text
1 di 5 Divisione Locale di Milano UPC CFI n. 770/2024 Act. n. 64425/2024 App. n. 26266/2025 ordinanza n. 26742/2025 depositata il 14.7.2025 ATTORE Pirelli Tyre s.p.a. CONVENUTI 1) Sichuan Yuanxing Rubber co. Ltd. 2) China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-Council ORGANO DECIDENTE Panel composto dai seguenti giudici Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur Alima Zana giudice qualificato sotto il profilo giuridico Marije Knijff giudice qualificato sotto il profilo giuridico RIEPILOGO DEI FATTI In data 31.10.2024 Pirelli Tyre s.p.a. (di seguito Pirelli) ha depositato un ricorso ex art. 62 UPCA e rules 206 e ss. RoP nei confronti di Sichuan Yuanxing Rubber co. Ltd. (di seguito Sichuan) e di China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-Council (di seguito China Council), chiedendo - da ultimo - che fosse autorizzato il sequestro inaudita altera parte nei confronti di Sichuan e di China Council di (i) tutti gli pneumatici recanti la denominazione commerciale HA-51R e HA-51F, o comunque denominati, sia anteriori che po- steriori, in quanto aventi le caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 di EP3519207 e di (ii) tutto il materiale promozionale, pubblicitario o informativo riferito ai predetti pneumatici, re- peribile presso la fiera EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori in corso di svolgimento a Rho Fiera (MI) nei giorni 5-10.11.2024.. 2 di 5 In accoglimento del ricorso, con ordinanza n. 59754/2024, depositata il 5.11.2024, il Tribunale ha autorizzato il sequestro inaudita altera parte. Il provvedimento è stato eseguito presso i locali della fiera EICMA in data 6.11.2024. Pirelli successivamente ha introdotto la causa di merito (UPC CFI n. 770/2024 - Act. n. 64425/2024) nei confronti di Sichuan e China Council, con il deposito dello statement of claim in data 5.12.2024. In data 3.6.2025 Sichuan depositava domanda ai sensi delle rules 9 e 300 RoP, chiedendo la rimessione in termini al fine di poter poi proporre una richiesta di riesame dell’ordinanza n. 59754/2024, ai sensi della rule 197.3 RoP. Parte istante evidenziava che nell’ordinanza era espressamente previsto che “il presente prov- vedimento, unitamente a una copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati nonché della letter of service e delle instructions for access to the proceedings by the CMS, dovrà essere notificato a cura del ricorrente, con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, presso lo stand espo- sitivo assegnato ai resistenti nell’ambito della EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Mo- tociclo e Accessori che si svolgerà in località Rho Fiera (MI) - Italia, dal 5 al 10.11.2024, immediatamente al momento dell’esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della legge nazionale italiana in tema di notificazione degli atti giudiziari”. Al momento dell’esecuzione del provvedimento non era stata effettuata la notifica secondo le modalità sopra indicate. Sichuan non aveva mai ricevuto copia del ricorso, dei suoi allegati e del provvedimento né in Fiera né successivamente. Tale omissione aveva determinato una lesione del diritto di difesa, privandola della possibilità di depositare la richiesta di riesame secondo le modalità e nei termini indicati dal combinato disposto delle rules 212.3, 197.3 e 197.4 RoP. In base alla regola generale sulla decorrenza dei termini contenuta nella rule 300 lettera a) RoP, “computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred; in the case of service of a document, the relevant event shall be the receipt of that document in accordance with Part 5, Chapter 2” Sichuan non aveva quindi mai ricevuto, né in Fiera né successivamente, la notifica dell’ordine, munito di copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati. Il judge-rapporteur assegnava termine all’attore sino al 20.6.2025 per il deposito di note difen- sive di commento. Nella memoria del 17.6.2025 Pirelli sottolineava che il Tribunale aveva specificato che la noti- ficazione del ricorso e dell’ordinanza di sequestro dovesse essere eseguita con metodo alterna- 3 di 5 tivo rispetto a quello ordinario, “a iniziativa del ricorrente con l’assistenza e a cura dell’uffi- ciale giudiziario, presso la sede ove è in corso di svolgimento la fiera EICMA in Rho Fiera (Milano), immediatamente al momento dell’esecuzione della misura”. Pirelli si era strettamente attenuta alle previsioni del provvedimento. In sede di esecuzione del provvedimento, l’ufficiale giudiziario aveva attestato quanto segue: “le persone rinvenute nel box I64 pad. 10 rese edotte dell’atto si sono rifiutate di ritirare l’atto stesso. Ciò per entrambi i destinatari. 6/11/2024”. Il rifiuto della ricezione non poteva giustificare una successiva richie- sta di rimessioni in termini, poiché in tal modo sarebbe stato legittimato un espediente mera- mente dilatorio, utile a procrastinare in via unilaterale la scadenza del termine previsto la pro- posizione della richiesta di riesame. Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di rimessione in termini presentata da Sichuan. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare il Collegio rileva che la richiesta di Sichuan debba essere qualificata come richiesta di rimessioni in termini ai sensi della rule 320 RoP, anche se formalmente presentata dall’istante come basata sulle previsioni delle rules 9 e 300 RoP. Come chiarito dalla Corte d’Appello in una recentissima decisione (v. order n. 69091/2024 del 6.6.2025, UPC CoA n. 618/2024 - Apl. n. 57918/2024), nelle rules of procedure vi sono diverse disposizioni che stabiliscono dei termini per l’introduzione di procedimenti nuovi o per la pre- sentazione di domande in un momento successivo alla conclusione di un procedimento. In re- lazione al rispetto di questa tipologia di scadenze, vi è la necessità di tutelare obiettive ragioni di certezza giuridica, in modo da evitare che la controparte sia irragionevolmente esposta senza precisi limiti di tempo a una riapertura dei termini in un momento successivo alla loro scadenza fisiologica. In questi casi è quindi del tutto preferibile dare applicazione alla disciplina specifica delineata dalla rule 320 RoP, che consente al Panel di autorizzare la rimessione in termini a predetermi- nate condizioni e comunque entro limiti di tempo prefissati. Tutte le considerazioni che precedono sono senz’altro riferibili al termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di riesame, stabilito dalla rule 197.3 RoP e richiamato dalla rule 212.3 RoP. In termini coerenti con tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame sia regolata dalle disposizioni della rule 320 RoP in tema di re-establishment of rights, secondo la quale “where a party has failed to observe a time-limit set by these Rules or the Court for a cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control and the non-observance of this time limit has had the direct consequence of causing the party to lose a right or means of redress, the relevant panel of the Court may upon the request of that party re-establish the right or means of redress”. 4 di 5 Sichuan sostiene di non avere potuto osservare il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto delle rules 212.3 e 197.3 RoP per un motivo sottratto al suo controllo, ovvero l’omessa notifica del ricorso, dei suoi allegati e del provvedimento di sequestro nelle forme stabilite dal Tribunale nell’ordinanza n. 59754/2024 del 5.11.2024. La prospettazione dell’istante appare pertanto astrattamente aderente alle previsioni della rule 320 RoP. La rituale presentazione della richiesta di rimessione in termini è soggetta al pagamento di una court fee. Il cancelliere del Sub-Registry della Divisione Locale di Milano ha verificato il re- golare versamento dell’importo dovuto. 2. La richiesta di Sichuan è infondata e come tale deve essere respinta. Come correttamente rilevato da Pirelli, nell’ordinanza n. 59754/2024 del 5.11.2024 il Tribunale ha espressamente autorizzato l’esecuzione della notifica del ricorso con modalità alternative, disponendo quanto segue: “L’estrema urgenza e il tempo limitato a disposizione per la notifica impongono di disporre che la notificazione sia eseguita con un metodo alternativo rispetto a quello ordinario, in conformità alle previsioni delle rule 275.1 e 276.1 RoP, così come richiesto da Pirelli nella propria application. Il ricorso e il presente provvedimento saranno pertanto notificati a iniziativa del ricorrente, con l’assistenza e a cura dell’ufficiale giudiziario, presso la sede ove è in corso di svolgimento la fiera EICMA, in Rho Fiera (Milano), immediatamente al momento dell’esecuzione della misura”. Ai sensi dell’Art. 82.3 UPCA e della rule 354.1 RoP i procedimenti di esecuzione delle deci- sioni e delle ordinanze emesse dal Tribunale Unificato dei Brevetti sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all’esecuzione. Nel caso in esame, il procedimento di notificazione del ricorso è strettamente correlato alla sua effettiva attuazione e si deve quindi ritenere disciplinato dalla legge italiana, come peraltro espressamente chiarito nel provvedimento autorizzativo del sequestro datato 5.11.2024. Non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che l’esecuzione dell’ordinanza n. 59754/2024 abbia avuto luogo in territorio italiano, segnatamente presso i locali della Fiera Eicma, in Rho (MI). Dall’esame della relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario in data 6.11.2024 risulta in modo inequivoco che vi sia stato l’espresso rifiuto della ricezione del ricorso da parte di tutte le persone presenti nel box I64 pad. 10 della Fiera Eicma e “ciò per entrambi i destinatari” e quindi anche da parte di Sichuan. Trova quindi applicazione la disposizione dell’art. 138 del codice di procedura civile italiano, secondo il quale in caso di tentativo di notifica di un atto nelle mani del destinatario “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”. Il Tribunale ritiene quindi che la notificazione sia stata ritualmente eseguita in data 6.11.2024. La materiale indisponibilità del ricorso, dei suoi allegati e dell’ordinanza n. 59754/2024 è di- pesa soltanto dal rifiuto del personale di Sichuan di riceverne copia, senza che si possa in alcun modo configurare un’omissione della notifica nelle forme stabilite dal provvedimento del 5.11.2024. 5 di 5 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve escludere che l’inosservanza da parte di Sichuan del termine di 30 giorni per il deposito della richiesta di riesame possa essere dovuto a “cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control”, con conseguente difetto di un presupposto essenziale per l’accoglimento della richiesta di re- stitutio in integrum. Pertanto, la domanda di rimessione in termini presentata da Sichuan deve essere respinta. 3. In base alla rule 320.7 RoP “there shall be no right to appeal from an order rejecting an application for re-establishment of rights”. Non può quindi essere concessa la facoltà di pro- porre appello contro il presente provvedimento. ORDINANZA Il Tribunale respinge la richiesta di rimessione in termini presentata da Sichuan Yuanxing Rub- ber co. Ltd.; le spese di lite correlate alla decisione della richiesta sopra indicata saranno definite all’esito del giudizio di merito. Milano, 14 luglio 2025. Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur Alima Zana giudice qualificato sotto il profilo giuridico Marije Knijff giudice qualificato sotto il profilo giuridico
Key Holdings
- Request for extension of time reclassified as reinstatement of rights (R. 320 RoP).
- Reinstatement denied due to lack of 'all due care' (refusal of service at exhibition).
- Alternative service at exhibition deemed valid execution (R. 354.1 RoP).
Tags
- Due Diligence
- Reinstatement of Rights
- Seizure
- Service
- Trade Fair
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