UPC_CFI_771/12024 – Pirelli v Kingtyre
- Court
- Local Division Milan
- Date
- Outcome
- Granted
- Sector
- Mechanics
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Default judgment Facts / Decision of the Court In this case after having concluded that the Statement of Claim had been served on the Chinese defendant and no defence has been filed within the three months period, the Court granted a default decision after having concluded in a reasoned decision that the patent is infringed. Comment 1. The interesting thing in this case is that apparently the service in China of the Statement of Claim was successful. 2. The value of the litigation (€ 500.000) seems very low, which results in a (too?) low court fee.
Full Decision Text
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DIVISIONE LOCALE DI MILANO UPC CFI n. 771/2024 DECISIONE depositata il 26.5.2026 HEADNOTES Nel caso di contestazione della violazione di una rivendicazione di metodo in una decisione by default, la presunzione di cui all’art. 55 UPCA, una volta che la corte abbia accertato la piena corrispondenza letterale dei prodotti contestati con gli insegnamenti brevettuali, comporta l’ac- coglimento della domanda. KEYWORDS: DECISION BY DEFAULT ATTORE PIRELLI TYRE S.P.A. viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126, Milano - Italia rappresentata e difesa da Avvocati Matteo Orsingher, Davide Graziano e Federica Franchetti, presso Orsingher Ortu Av- vocati Associati, via Fratelli Gabba n. 3, 20121 - Milano, Italia CONVENUTO TIANJIN KINGTYRE GROUP CO., LTD con sede legale in Gulin Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin, Cina, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo e-mail BREVETTO OGGETTO DI CAUSA EP 2519412 di titolarità di PIRELLI TYRE S.P.A ORGANO DECIDENTE UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 2 di 24 La presente decisione è adottata dal Panel nella seguente composizione: - Pierluigi PERROTTI Presiding judge - Alima ZANA Judge rapporteur - Marije KNIJFF Giudice qualificato sotto il profilo giuridico LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano OGGETTO DEL PROCEDIMENTO azione di accertamento di violazione di brevetto Riassunto dei fatti di causa 1. Pirelli Tyre S.p.A. (di seguito solo Pirelli) è una società del gruppo Pirelli, controllata al 100% da Pirelli & C. S.p.A.). Pirelli-leader notissimo a livello mondiale- opera da oltre 100 anni in più di 160 Paesi del mondo, con oltre 19 stabilimenti produttivi in 12 Paesi diversi, circa 31.000 dipendenti e un fatturato che supera i 6,5 miliardi di euro. 2. Per quel che qui rileva, Pirelli è la titolare del brevetto EP 2519412 (di seguito solo EP ‘412), che rivendica la priorità del brevetto italiano n. IT2009RM00688, dal titolo “Pneumatico per motoveicoli e coppia di pneumatici per motoveicoli”. Il brevetto è esteso in Germania, Francia e Italia. Pirelli ha precisato che le innovative soluzioni tecniche oggetto di EP ‘412 sono incor- porate negli pneumatici per motoveicoli “ROADTECTM 02” “SPORTEC™ M5 INTE- RACT™” e “ROADTEC™ Z8 INTERACT™”, prodotti e commercializzati da Pirelli attra- verso lo storico marchio “Metzeler” di cui Pirelli è titolare. 3. In data 5 dicembre 2024, Pirelli ha promosso un giudizio di merito nei confronti di Tianjin Kingtyre e Kingtyre Deutschland GmbH, nelle rispettive qualità di produttrice e distributrice- per la contraffazione del brevetto n. EP ‘412. 4. Il procedimento di merito fa seguito alla concessione da parte di questo Tribunale dell’ordine di sequestro ante causam del 5 novembre 2024, eseguito da Pirelli nei confronti dei convenuti, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla fiera EICMA in data 6 novembre 2024 (n. proc. 59764/2024) 5. Nelle more del giudizio, Pirelli e Kingtyre DE hanno sottoscritto un accordo transattivo, efficace dal 25 febbraio 2025, confermato da questa Divisione Locale con decisione del 15 luglio 2025, ai sensi della R. 365 RoP. 6. In data 30 luglio 2025 la cancelleria ha attestato che l’atto di citazione era stato notificato a Tianjin Kingtyre in data 2 luglio 2025. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 3 di 24 Il termine di tre mesi dalla data di notifica per il deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi della R. 23 RoP è scaduto e non risulta dal fascicolo telematico che Tianjin Kingtyre si sia costituita in giudizio. 7. Pirelli ha chiesto quindi di emettere una decisione by default ai sensi della R. 355.1(a) e .3 e di accogliere tutte le proprie domande svolte nei confronti di Tianjin Kingtyre Group co., Ltd. indicate nell’atto di citazione, ossia l’accertamento della violazione del brevetto, con la conse- guente pronuncia di inibitoria e di tutte le ulteriori misure accessorie. L’attrice ha precisato che gli onorari maturati sino ad oggi dalla scrivente difesa per le attività relative al procedimento nei confronti dell’odierna convenuta ammontano ad euro 43.805,00. 8. In data 14 aprile 2026, il Judge rapporteur ha adottato un ordine disponendo che: -Pirelli depositasse una nota contenente l’indicazione del prezzo medio di rivendita dei propri pneumatici che implementano gli insegnamenti del brevetto azionato; - il materiale promozionale, pubblicitario o informativo oggetto di sequestro presso l’EICMA custodito presso il custode nominato nella fase ante causam venisse depositato da quest’ultimo presso la Cancelleria, al fine di consentire all’attrice il suo esame, con autorizzazione a deposi- tare eventuali note entro il 5 maggio 2026. 9. In tale data, Pirelli ha depositato la propria nota autorizzata, precisando il valore di vendita al pubblico delle proprie gomme che implementano gli insegnamenti brevettuali e confermando che l’esame della documentazione sequestrata- ed in particolare delle brochures- consente di concludere che prodotti della convenuta sono conformi alla precedente promozione sul suo sito Internet, confermando quindi la sussistenza della contraffazione letterale del brevetto EP ‘412. Richieste dell’attore 10. La società attrice ha chiesto a questa Divisione Locale del Tribunale Unificato dei Brevetti: 1. di voler emettere una decisioni by default ai sensi della RoP 355, §§ 1(a) e 3, per non avere la convenuta Tianjin Kingtyre osservato il termine per la costituzione in giudizio previsto ai sensi della RoP 23, a seguito della notifica dello statement of claim/atto di citazione avvenuta il 2 luglio 2025; 2. di accogliere tutte le domande svolte da Pirelli Tyre S.p.A. nei confronti di Tianjin Kingtyre Group co., Ltd. Indicate nell’atto di citazione / statement of claim. Ed in particolare CHIEDE all’Ecc.ma Divisione Locale, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, di voler così giudicare: 1) accertare e dichiarare che la produzione, l’offerta in vendita, la commercializzazione, l’uso, l’importazione, la promozione, la detenzione e la conservazione, in qualsiasi modo e forma, da parte di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH dei prodotti di cui è causa costituisce contraffazione del brevetto n. EP2519412 in titolarità di Pirelli; e per l’ef- fetto, UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 4 di 24 2) inibire a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH la prosecuzione dell’illecito di contraffazione del brevetto n. EP2519412, e in particolare la produzione, l’of- ferta in vendita, la commercializzazione, l’uso, l’importazione, la detenzione e la promozione dei Prodotti Contestati e di qualsivoglia altro pneumatico comunque denominato, sia anteriore che posteriore, che abbia le medesime caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP2519412, in tutti gli Stati parte dell’Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace; 3) fissare una penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione del suddetto prov- vedimento da parte di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH; 4) ordinare l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali e il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di cui è causa e del relativo materiale pubblicitario, promozionale e informativo, nonché di qualsiasi altro pneumatico, sia anteriore che posteriore, dotato delle caratteristiche rivendicate dal brevetto n. EP2519412, in tutti gli Stati parte dell’Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace, a cura e a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH; 5) ordinare la distruzione dei prodotti di cui è causa, di qualsivoglia altro pneumatico, ante- riore o posteriore, che presenta le caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP2519412, dei relativi stampi utilizzati per la loro produzione, nonché dei relativi materiali promozionali, pub- blicitari o informativi, oltre al materiale promozionale già sequestrato presso l’EICMA, a cura e a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH; 6) disporre la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH, in solido tra loro, e a cura di Pirelli Tyre S.p.A., sia in lingua italiana che in lingua inglese, a caratteri doppi del normale, su quotidiani nazio- nali e riviste di settore, nonché sulle home page dei siti internet di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. E Kingtyre Deutschland GmbH, con l’indicazione degli estremi della controversia, del di- spositivo e delle motivazioni principali della sentenza; 7) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH al risarcimento del danno nei confronti di Pirelli Tyre S.p.A. e/o alla retroversione degli utili, o alla correspon- sione di un indennizzo, ex art. 68 dell’Accordo TUB, da liquidarsi in un separato giudizio ex rule 125 RoP; 8) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH al pagamento, ai sensi della rule 119 RoP, in favore di Pirelli Tyre S.p.A., di una somma a titolo di interim award of damages non inferiore a Euro 100.000,00; 9) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH a rifondere a Pirelli Tyre S.p.A. tutte le spese e i costi sostenuti in relazione al presente giudizio, al giudizio di sequestro ante causam e alla conseguente esecuzione dell’ordine di sequestro, nonché ogni ulteriore onere che sarà sostenuto da Pirelli Tyre S.p.A. in corso di causa. In via istruttoria, 10) ordinare a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH di fornire tutte le informazioni relative a (i) l’origine e i canali di distribuzione dei prodotti di cui è causa; (ii) i quantitativi dei prodotti di cui è causa fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché al prezzo ottenuto per i prodotti di cui è causa; e (iii) l’identità di eventuali terzi coinvolti nella produ- zione e distribuzione dei prodotti di cui è causa; UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 5 di 24 11) ammettere quali mezzi di prova il materiale promozionale, pubblicitario o informativo og- getto di sequestro presso l’EICMA attualmente custodito presso lo studio dell’ing. e autorizzare all’esibizione del medesimo nel corso dell’eventuale disponenda oral hea- ring e/o nel contesto delle eventuali attività istruttorie che Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere opportune nell’esercizio delle prerogative di cui alla rule 101 RoP. Ai sensi e per gli effetti della Decisione del Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti dell’8 luglio 2022, si dichiara che le spese dovute ai fini del presente giudizio sono pari a Euro 11.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Presupposti una decisione in contumacia ex art. 37 UPCS. 11. Come già osservato in alcuni precedenti, (cfr., ad esempio, UPC CFI n. 802/2024, LD Mi- lano, decisione del 19 novembre 2025; UPC CFI n. 513/2024, CD Milano, decisione del 8 luglio 2025) il Tribunale Unificato dei Brevetti può emettere una decisione in contumacia su richiesta di una parte quando l’altra, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, non deposita difese scritte o non compare in udienza. In virtù della rule 355 RoP, la decisione by default è possibile solo se i fatti allegati dall’attore giustificano le misure richieste e la condotta processuale del convenuto non lo impedisce. Infine, la rule 277 RoP richiede che il Tribunale accerti la regolarità della notifica dell’atto di citazione, secondo le modalità previste o l’effettiva ricezione da parte del convenuto. Nel caso concreto, per pronunciare la decisione in contumacia devono quindi sussistere tre pre- supposti: (i) la regolare notifica dell’atto introduttivo; (ii) l’inosservanza da parte del convenuto di un termine processuale; (iii) l’idoneità dei fatti dedotti dall’attore a giustificare i provvedimenti richiesti, senza osta- coli derivanti dalla condotta processuale del convenuto. Notifica dell’atto di citazione 12. La notifica dell’atto di citazione è stata eseguita nel rispetto l’art. 5, lett. a, della Conven- zione multilaterale dell’Aja del 15.11.1965, a cui lo Stato cinese ha aderito. In particolare, dopo un primo tentativo non andato a buon fine al domicilio del convenuto indi- cato nell’atto introduttivo del giudizio (e precisamente in Gulin Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin, Cina), il procedimento notificatorio si è perfezionato in data 2.7.2025 presso il secondo domicilio fornito dall’attore (ossia Room 1502-2, # Building Wanghai International Square, Shizlin Street, Hebei District, Tjanjin). La Cancelleria, in particolare, ha utilizzato il portale telematico ILCC (https://www.ilcc.online/) predisposto dell’autorità centrale cinese - International Legal Cooperation Center (ILCC) Ministry of Justice of China - per la notifica degli atti giudiziari. Sono stati caricati l’atto di citazione nella lingua originale del procedimento (l’italiano) con la traduzione sia in lingua inglese sia in lingua cinese. Da tale portale telematico è stata fornita a questo Ufficio la risposta dell’esito positivo della notifica, con l’allegazione del relativo certificato. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 6 di 24 13. Il Tribunale ritiene dunque che la notifica si sia perfezionata. 14. Infine, come già chiarito in altri procedimenti analoghi, la mancata allegazione dei docu- menti alla notifica dell’atto di citazione non inficia l’attività notificatoria, ai sensi della rule 271 RoP purché il contenuto dell’atto introduttivo consenta al convenuto di comprendere piena- mente i fatti di causa e il petite, così da poter esercitare il diritto di difesa. Gli allegati hanno infatti solo funzione probatoria e non costituiscono parte essenziale dell’atto di citazione. Nel caso concreto, lo Statement of claim conteneva tutte le informazioni necessarie a garantire tale comprensione. Inosservanza del termine per il deposito dello Statement of defence 15. La convenuta non ha fatto accesso al fascicolo tramite un representative né tantomeno ha depositato la comparsa di costituzione (o altra difesa scritta) nei termini previsti dal regola- mento di procedura. I fatti esposti dall’attore giustificano i provvedimenti richiesti 16. Come noto, in caso di contumacia del convenuto non trova applicazione la rule 171.2 RoP sul principio di non contestazione dei fatti: l’onere di contestazione specifica grava solo sulla parte che esercita attivamente il diritto di difesa, non su chi rimane assente dal processo. La contumacia è quindi una circostanza processuale neutra e non può determinare una paralisi del procedimento né pregiudicare il diritto di tutela dell’attore, purché sia accertata la regolare co- noscenza del processo da parte del convenuto. La rule 355.2 RoP, in combinato disposto con l’art. 54 UPCA, esclude qualsiasi automatismo nell’accoglimento delle domande, 17. In conclusione, dunque, anche nell’ipotesi di contumacia, i fatti posti a fondamento della pretesa devono essere adeguatamente provati e idonei a giustificare i provvedimenti richiesti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che tale standard probatorio sia soddisfatto. Il brevetto oggetto di causa 18. Ciò premesso, come accennato Pirelli è titolare di EP’412, recante il titolo “Pneumatico per motoveicoli e coppia di pneumatici per motoveicoli”. Il brevetto origina dalla domanda inter- nazionale PCT/IB2010/003341, depositata in data 23.12.2010 e rivendicante la priorità della domanda italiana IT 2009RM00688 depositata in data 29.12.2009 e della domanda statunitense US 2010/0319284 P, depositata in data 31.3.2010. L’EPO ha concesso il brevetto senza emendamenti: in data 17.9.2024 il medesimo è stato pub- blicato. Non sono state depositate opposizioni. A seguito del rilascio, in data 30.9.2014 il brevetto EP’412 è stato convalidato, tra gli altri paesi, in Italia ai sensi dell’Art. 56 Codice di Proprietà Industriale al numero 502014902297930, in Francia e in Germania. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 7 di 24 19. EP ‘412 riguarda uno pneumatico per motoveicoli, in particolare destinato al montaggio su motoveicoli del segmento "Supersport" e/o "Sport Touring", di grossa cilindrata (ad esempio 600 cm3 o superiore), e/o elevata potenza (ad esempio 170-180 cavalli o superiore), usati anche in pista. Il brevetto si articola in 24 rivendicazioni, di cui una rivendicazione indipendente 1 (avente ad oggetto un metodo per incrementare una superficie d'impronta di uno pneumatico per motovei- coli durante una marcia sostanzialmente in rettilineo) ed una rivendicazione indipendente 3 (avente ad oggetto uno pneumatico per motoveicoli). EP’ 412 comprende anche tre rivendica- zioni-le numero 22-24- aventi ad oggetto coppie di pneumatici atti ad essere montati come pneumatico posteriore e anteriore di un motoveicolo. 20. Per quel che qui rileva, le rivendicazioni n. 1 e 3 prevedono quanto segue (con numerazione aggiunta per agevolare l’esame che segue): -(rivendicazione 1) Metodo per incrementare una superficie d'impronta di uno pneumatico per motoveicoli (100) durante una marcia sostanzialmente in rettilineo, detto pneumatico compren- dendo una fascia battistrada (8), detto metodo comprendendo 1A. ricavare in una porzione centrale (A) di detta fascia battistrada una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativa- mente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui cia- scuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità, 1B. lasciare libera da scanalature una sotto-porzione di detta porzione centrale posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico. -(rivendicazione 3) Pneumatico per motoveicoli (100), avente una fascia battistrada (8) com- prendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) disposte da parti assialmente contrapposte rispetto alla porzione centrale (A), in cui: 3A. la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità; 3B. la porzione centrale comprende una sotto-porzione posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico sostanzialmente libera da scanalature; 3C. ciascuna di dette porzioni di spalla comprende una seconda pluralità di scanalature dispo- ste obliquamente rispetto al piano equatoriale di detto pneumatico”. 21. Come chiarito nei precedenti di questo Tribunale, nel caso di decisione by default non è necessario valutare la invalidità del brevetto, poiché il Tribunale non ha il potere processuale di sollevare la relativa questione ex officio, nemmeno in una decisione contumaciale. Tale indirizzo è del resto coerente con gli indirizzi espressi anche dalla Corte di Giustizia, se- condo la quale “i brevetti europei depositati godono di una presunzione di validità dalla data di pubblicazione della loro concessione”. (v. C-44/21, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, par. 41). UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 8 di 24 Interpretazione del brevetto 22. Passando all’interpretazione del brevetto, la descrizione (cf. pagina 1-2 del testo brevet- tuale) chiarisce che gli pneumatici montati sulle ruote di veicoli di simile cilindrata devono possedere ottime qualità di aderenza al terreno, sia durante la marcia in rettilineo che durante le accelerazioni in uscita di curva, oltre che garantire un'efficace azione frenante (cfr. doc. 2 di parte attrice). L'aderenza diventa essenziale quando la marcia avviene su manto stradale bagnato: gli pneu- matici devono garantire stabilità di comportamento sia durante la marcia in rettilineo che du- rante la marcia in curva, e in particolare in condizione di forte accelerazione/decelerazione. La tecnica nota al momento del deposito della domanda di EP’412 (cfr. pagg. 2-3 della descri- zione, doc 2 dell’attrice) consisteva in: - un pneumatico noto da EP 1826 026, avente una porzione battistrada fornita di almeno una coppia di scanalature circonferenziali disposte in modo opposto rispetto al piano equatoriale del pneumatico, e una pluralità di scanalature inclinate rispetto alla direzione circonferenziale ed estese da un lato esterno ad un lato interno in direzione della larghezza sulla fascia battistrada, in cui almeno la metà delle scanalature inclinate si estendono fino ad attraversare il piano equatoriale del pneumatico; e - gli pneumatici SportecTM M3 anteriore e posteriore commercializzati da MetzelerTM. 23. La soluzione di EP’ 412 si propone di insegnare un miglioramento di questi pneumatici noti, in particolare degli pneumatici SportecTM M3. E ciò disponendo una serie di scanalature sostanzialmente longitudinali e ad andamento sostan- zialmente curvilineo in una porzione centrale della fascia battistrada e lasciando libera da sca- nalature una piccola porzione di fascia battistrada in corrispondenza del piano equatoriale, è possibile aumentare la superficie dell'area d'impronta dello pneumatico. (cfr., pagina n. 3 del testo brevettuale). Le Figure 3 e 4 di EP’412 mostrano in effetti due pneumatici secondo due forme di realizza- zione dell’invenzione di EP’412, in particolare destinati al montaggio rispettivamente come ruota posteriore e anteriore di un moto-veicolo. Ciascuna delle Figure 3 e 4 evidenzia la fascia battistrada di un rispettivo pneumatico (n. 8) composto da una porzione centrale A e da due porzioni di spalla B disposte da parti assialmente UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 9 di 24 opposte rispetto alla porzione centrale A. Quest’ultima comprende una pluralità di scanalature 20 estese in direzione sostanzialmente longitudinale e alternativamente disposte da parti oppo- ste del piano equatoriale X-X del pneumatico. Ciascuna scanalatura 20 presenta un andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità. Nella forma di realizzazione mostrata in Figura 3, la concavità è rivolta verso il piano equatoriale X-X del pneumatico, men- tre nella forma di realizzazione mostrata in Figura 4 la concavità è rivolta in direzione opposta al piano equatoriale X-X. La porzione centrale A inoltre comprende una sottopozione S posta a cavallo del piano equato- riale X-X e libera da scanalature. Ciascuna porzione di spalla B della fascia battistrada 8 inoltre comprende una pluralità di sca- nalature 21, 26 disposte obliquamente rispetto al piano equatoriale X-X del pneumatico. 24. Nella descrizione (cfr. pagg. 3 e 4, para 3 e segg. della descrizione nella traduzione italiana) è precisato che “l'aumento della superficie dell'area d'impronta è dovuto al fatto che le scana- lature longitudinali e curvilinee 20 creano una sorta di "doppia cerniera", che permette di mo- vimentare radialmente la porzione di corona del 4 pneumatico in una zona discosta dal piano equatoriale X-X, così da aumentarne la cedevolezza. Inoltre, la disposizione curvilinea di tali scanalature longitudinali 20 permette di aumentare la cedevolezza della zona di corona in modo controllato e non eccessivo, così da non causare né la rottura per fatica della fascia battistrada 8 in corrispondenza delle scanalature 20 stesse, né un esagerato appoggio del pneumatico sull'area di impronta. Grazie all'aumento della superficie dell'area d'impronta viene perciò premiata la stabilità di comportamento del pneumatico, in particolare quando condotto sotto un motoveicolo in marcia sostanzialmente rettilinea, senza influire in modo negativo sulla progressività e/o sulla facilità di inserimento del motoveicolo in curve e/o percorsi misti. In particolare, l'aumento della superficie dell'area d'impronta viene vantaggiosa-mente otte- nuto grazie ad un aumento della larghezza di quest'ultima, e non grazie all'aumento della sua lunghezza”. 25. Sempre secondo quanto precisato nella descrizione (cfr .pag. 4 punto 4 della descrizione nella traduzione italiana “una lunghezza eccessiva dell'area d'impronta è infatti da evitare, in quanto può causare abbassamenti locali della pressione di contatto e/o consumo irregolare, introdotti da un'eccessiva e non lineare azione di richiamo della cintura sulla fascia battistrada nella porzione di uscita dell'area d'impronta durante la marcia a piccoli angoli di deriva”. 26. La combinazione di tali caratteristiche tecniche consente dunque di migliorare in modo sensibile le prestazioni dello pneumatico rispetto alle soluzioni note. Il comportamento miglio- rato dello pneumatico su fondo asciutto si ottiene infatti grazie alla presenza della fascia cen- trale del battistrada priva di scanalature, che garantisce un appoggio aumentato della gomma in virtù dell’aumento in larghezza dell’area di impronta dello pneumatico. Dall’altra parte, la pre- senza delle scanalature curvilinee poste in direzione longitudinale, con frequenza alternata sui lati opposti del piano equatoriale, permette di aumentare in modo controllato la cedevolezza UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 10 di 24 della zona interessata e di alleggerire l’appoggio dello pneumatico nell’area di impronta, oltre che a garantire le medesime qualità in termini di drenaggio del liquido. Gli pneumatici della convenuta 27. Pirelli ha fornito un’adeguata prova dell’effettiva promozione di pneumatici della conve- nuta che riproducono le caratteristiche delle rivendicazioni n. 1 e 3 di EP’ 412. Parte attrice ha in particolare allegato agli atti una relazione dettagliata (cfr. doc. 27), che docu- menta come le gomme pubblicizzate e promosse dalla convenuta riproducano le caratteristiche di EP ‘412 come sopra esaminate. Tale relazione conferma che gli pneumatici modello RADIAL TYRE HIGH SPEED K902 (d seguito solo K902 (pubblicizzati al link: https://it.kingtyre.com/sport/kingtyre-radial-tires- high-speed-k902.html, doc. 10) e “Motorcycle radial tyre-slick racing grade W” (di seguito “pneumatico GRADE W”, cfr. doc. 11) pubblicizzati da Tianjin Kingtyre Group Co., Ltd. sono in contraffazione letterale di EP’ 412, in quanto possiedono tutte le caratteristiche delle sue rivendicazioni indipendenti 1 e 3. 28. Inoltre, grazie alla documentazione acquisita in Fiera a seguito dell’ordine inaudita altera parte dal Tribunale, nella fase anteriore all’introduzione del giudizio (in particolare sono state sequestrate n. 220 copie di una prima brochure intitolata “Motorcycle Radial Tyre Contents” e n. 2 copie di una seconda brochure intitolata “Reifen Portfolio”) è emersa inoltre la piena con- formità tutte le misure dello Pneumatico K902 illustrate nelle brochure sequestrate a quanto precedentemente emerso dall’esame del materiale pubblicato dalla convenuta sul suo sito In- ternet. Il materiale oggetto di sequestro conferma pienamente la sussistenza della contraffazione lette- rale di EP 412 di Pirelli da parte di tutte le misure dello Pneumatico K902. 29. In particolare, gli pneumatici K902 e GRADE W sono stati oggetto di un annuncio pubbli- cato in data 9 ottobre 2024 sul sito Internet di Tianjin Kingtyre al link https://www.king-ty- res.com/news/eicma-81376185.html, di seguito riportato. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 11 di 24 Da tale pagina si accede a due pagine dedicate ciascuna ad un rispettivo modello (cfr. allegati 11 e 12) di seguito riprodotte. schermata pneumatico K902 schermata pneumatico GRADE W 30. I prodotti litigiosi sono pubblicizzati come appartenenti alla linea “On road - Sport”, e quindi per utilizzi su strada per motoveicoli di grossa cilindrata. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 12 di 24 Tali pneumatici sono presentati con misure 120/70ZR17 e 180/55ZR17 e con indici di carico e velocità 58W e 73W, esattamente come gli pneumatici di Pirelli “ROADTECTM 02” “SPOR- TEC™ M5 INTERACT™” della misura “Anteriore 17’’” e “Posteriore 17’’” e “ROADTEC™ Z8 INTERACT™” della misura “Anteriore 17’’”. La contraffazione della rivendicazione indipendente 3 (di prodotto) 31. Per comodità espositiva, viene prima indagata la contraffazione della rivendicazione n. 3 (di prodotto) e poi della rivendicazione n. 1 (di metodo). Gli pneumatici K902 e GRADE W sono in contraffazione letterale con il clami indipendente 3, in quanto ne riproducono tutte le caratteristiche. 32. Partendo dal prodotto K902, di seguito è riportato un confronto tra la rivendicazione 3 (con particolare riguardo alla figura 3) ed lo pneumatico K902 (con evidenziazioni colorate per me- glio comprendere l’esposizione). Rivendicazione 3 EP’412 Fig. 3 EP’412 pneumatico K902 Pneumatico per mo- toveicoli (100), avente una fascia battistrada (8) com- prendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) di- sposte da parti as- sialmente contrappo- ste rispetto alla por- zione centrale (A), in cui UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 13 di 24 la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di sca- nalature (20) estese secondo una dire- zione sostanzial- mente longitudinale ed alternativamente disposte da parti op- poste di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanala- tura di detta prima pluralità di scanala- ture presenta anda- mento sostanzial- mente curvilineo in modo da formare una concavità Rivendicazione 3 EP’412 Fig. 3 EP’412 pneumatico K902 la porzione centrale comprende una sotto-porzione posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico so- stanzialmente libera da scanalature UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 14 di 24 ciascuna di dette porzioni di spalla comprende una se- conda pluralità di scanalature disposte obliquamente ri- spetto al piano equa- toriale di detto pneumatico 33. Con riferimento invece al pneumatico GRADE W, di seguito è riportato il confronto tra la rivendicazione 3 (con l’ausilio anche della Figura 3 di EP’412) e il pneumatico GRADE W. Rivendicazione 3 EP’412 Fig. 3 EP’412 pneumatico GRADE W Pneumatico per moto- veicoli (100), avente una fascia battistrada (8) comprendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) di- sposte da parti assial- mente contrapposte ri- spetto alla porzione centrale (A), in cui UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 15 di 24 la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostan- zialmente longitudinale ed alternativamente di- sposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneuma- tico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scana- lature presenta anda- mento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità Rivendicazione 3 EP’412 Fig. 3 EP’412 pneumatico GRADE W la porzione centrale comprende una sotto- porzione posta a ca- vallo di un piano equa- toriale (X-X) di detto pneumatico sostanzial- mente libera da scana- lature UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 16 di 24 ciascuna di dette por- zioni di spalla com- prende una seconda pluralità di scanalature disposte obliquamente rispetto al piano equa- toriale di detto pneumatico La contraffazione della rivendicazione indipendente 1 (di metodo) 34. Passando ora alla rivendicazione indipendente 1 (di metodo), come accennato essa com- prende le caratteristiche 1A e 1B corrispondenti alle caratteristiche 3A e 3B della rivendicazione di prodotto n. 3. Le caratteristiche 1A e 1B sono quindi senz’altro riprodotte dal pneumatico K902 e dal pneu- matico GRADE W. Quanto al fatto che, come previsto dalla rivendicazione 1, sul pneumatico K902 e sul pneuma- tico GRADE W sia implementato un “metodo per incrementare una superficie d'impronta di un pneumatico per motoveicoli (100) durante una marcia sostanzialmente in rettilineo” ciò de- riva: (i) dal fatto che questi modelli di pneumatico presentano le stesse identiche caratteristiche 1A e 1B; (ii) dall’applicazione della presunzione di contraffazione di cui all’art. 55, para. 2, UPCA, applicabile quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, mal- grado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utiliz- zato per tale prodotto identico. Nel caso in esame, la mancata costituzione del convenuto comporta l’applicazione della pre- sunzione a favore della titolare. Gli pneumatici K902 e GRADE W sono dunque in contraffazione anche della rivendicazione 1 di EP’412. La contraffazione delle altre rivendicazioni di EP’412 UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 17 di 24 35. Lo pneumatico K902 e lo pneumatico GRADE W sono in contraffazione anche delle se- guenti rivendicazioni dipendenti: Rivendicazione 6 Pneumatico secondo la rivendicazione 5, in cui una prima porzione di estremità di detta prima scanalatura ed una seconda porzione di estremità di detta seconda scanalatura sono disposte in una stessa porzione trasver- sale di detta fascia battistrada. Rivendicazione 7 Pneumatico secondo la rivendicazione 6, in cui detta porzione trasversale si estende lon- gitudinalmente su detta fascia battistrada al massimo per metà dello sviluppo longitudi- nale di detta prima o di detta seconda scana- latura. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 18 di 24 Rivendicazione 6 Pneumatico secondo la rivendicazione 5, in cui una prima porzione di estremità di detta prima scanalatura ed una seconda porzione di estremità di detta seconda scanalatura sono disposte in una stessa porzione trasver- sale di detta fascia battistrada. Rivendicazione 7 Pneumatico secondo la rivendicazione 6, in cui detta porzione trasversale si estende lon- gitudinalmente su detta fascia battistrada al massimo per metà dello sviluppo longitudi- nale di detta prima o di detta seconda scana- latura. Rivendicazione 14 Pneumatico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 13, in cui detta seconda pluralità di scanalature comprende una serie di coppie di scanalature, e in cui almeno un prolungamento di ciascuna coppia di scana- lature di detta seconda pluralità di scanala- ture interseca una scanalatura di detta prima pluralità di scanalature. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 19 di 24 Rivendicazione 15 Pneumatico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 14, in cui le scanalature di detta seconda pluralità di scanalature pre- sentano andamento sostanzialmente curvili- neo in modo da formare una concavità. Rivendicazione 20 Pneumatico secondo una qualsiasi delle ri- vendicazioni da 3 a 19, in cui la concavità delle scanalature di detta prima pluralità di scanalature è rivolta verso il piano equato- riale di detto pneumatico. Condotte promozionali del convenuto 36. L’attore ha fornito la piena prova dell’effettiva violazione diretta del brevetto EP’412 da parte della convenuta, ai sensi dell’art. 25.1(a) UPCA. Vi sono infatti plurime evidenze docu- mentali: (i) della promozione su sito web dei prodotti esaminati (cfr. doc. 11). Come già accennato è comprovata la promozione attraverso via web degli pneumatici contraf- fattori (/www.king-tyres.com/on-road/sport-s/motorcycle-radial-sports-tyre-speed-270.html, doc. 11). Tale promozione era visibile anche a dicembre 2024, in lingua italiana (cfr. doc. 40 di parte attrice). (ii) della pubblicazione alla fiera internazionale EICMA tenutasi a Milano (Rho) nei primi giorni del mese di novembre 2024, la convenuta ha inoltre promosso e pubblicizzato gli stessi pneumatici, in contraffazione con il brevetto di Pirelli, riprodotti nelle brochures sequestrate. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 20 di 24 37. Queste modalità di promozione e offerta commerciale sono senz’altro riferibili alla conve- nuta per le ragioni sopra espresse. Accertamento della violazione del brevetto e pronunce conseguenti. 38. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va accolta la domanda di accertamento della violazione da parte della convenuta del brevetto EP’412, in conformità alle previsioni dell’art. 64.2(a) UPCA. La gravità della violazione - tenuto conto della modalità particolarmente invasiva della con- dotta, mediante internet e mediante l’esposizione alla più importante fiera internazionale di set- tore - giustifica l’emissione di un’ingiunzione nei confronti della convenuta diretta a vietare la prosecuzione delle condotte illecite, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 63 UPCA. È plausibile che i prodotti contraffattori non rappresentino l’unica alternativa disponibile in un mercato in cui operano diversi concorrenti, ma la circostanza è comunque sufficiente a esporre Pirelli al rischio obiettivo di una diretta, immediata e difficilmente reversibile erosione della quota di mercato a suo danno, tale da giustificare l’adozione dell’ordine di inibitoria come ri- chiesto. All’ordine inibitorio va accordata un’efficacia estesa ai territori degli Stati Membri in cui il brevetto è attualmente valido ed efficace, tra i quali vi sono Italia, Francia e Germania. 39. Manca invece nel caso in esame la prova concreta dell’effettiva vendita sul mercato- sia ad intermediari sia ai clienti finali- degli pneumatici litigiosi. Per tale ragione - e ribadita quindi la valutazione sulla obiettiva gravità della violazione accer- tata - il Tribunale non ritiene proporzionale e giustificata anche l’adozione di un ordine di ritiro dei prodotti contraffattori dai circuiti commerciali e della loro successiva distruzione. 40. Per le stesse ragioni, non va accolta, in quanto non proporzionata alla gravità della viola- zione accertata, la richiesta svolta da Pirelli ai sensi del combinato disposto dell’art. 67 UPCA e della rule 191 RoP di ottenere la comunicazione di informazioni relative all’origine e ai canali di distribuzione dei prodotti contraffattori; ai quantitativi prodotti commercializzati, nonché del prezzo ottenuto dalla vendita degli stessi e all’identità di eventuali soggetti terzi coinvolti nell’illecito. 41. Il Tribunale dispone infine che sia eseguita la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell’art. 80 UPCA, a cura di Pirelli ed a spese della convenuta, secondo le modalità indicate nel dispositivo, in aggiunta alla consueta pubblicazione delle decisioni del Tribunale Unificato dei Brevetti in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. La necessità di favorire la divul- gazione dei contenuti della presente sentenza è collegata alla più volte evidenziata gravità della violazione dei diritti di esclusiva del titolare del brevetto. 42. Come noto, in virtù del combinato disposto dell’art. 83.4 UPCA e della rule 354.3 RoP, le decisioni del Tribunale possono prevedere il pagamento di una pena pecuniaria, da pagarsi in favore dello stesso Tribunale, nel caso in cui una parte non rispetti le prescrizioni contenute UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 21 di 24 nella decisione. L’importo di tale penale è fissato tenendo conto dell’importanza della prescri- zione adottata nella decisione. In proposito, il principio di proporzionalità, che secondo gli indirizzi della Corte di Giustizia deve governare anche le sanzioni, impone di quantificare tale misura tenuto conto: a) della sua natura; b) del principio di proporzionalità. Tale giudizio si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel caso concreto (cfr. UPC CFI n. 230/2023, LD Parigi, order del 30 gennaio 2024; cfr. anche UPC CFI n. 241/2023, LD Milano, decisione del 4 novembre 2024). Nel caso di specie, come precisato dall’attrice nella propria memoria autorizzata in data 5.5.2026, il valore medio di mercato delle gomme di Pirelli (in relazione ai propri tre prodotti “ROADTEC™ 02”, “SPORTEC™ M5 INTERACT™” e “ROADTEC™ Z8 INTERACT™”, commercializzati attraverso lo storico marchio “Metzeler” di cui Pirelli è titolare, e rientranti nell’ambito di tutela del brevetto EP 2519412, cfr. para., Statement of claim) ammonta ad Euro 206,50, con un incremento da Euro 201,40 (novembre 2024) a Euro 212,10. Tenuto conto di tale valore unitario, il Tribunale ritiene appropriato fissare a carico della con- venuta una penale di 400 Euro per ogni singolo prodotto offerto, immesso sul mercato o utiliz- zato in violazione della ingiunzione. Il Tribunale dispone inoltre che il convenuto sia tenuto al pagamento di un’ulteriore distinta pena pecuniaria di 5.000 Euro per ogni eventuale giorno di ritardo nell’adempimento degli ob- blighi imposti dalla presente decisione. 43. La presente decisione è immediatamente esecutiva in tutti gli Stati Membri in cui EP ‘412 è in vigore, ai sensi dell’art. 82(1) UPCA e della R. 355.4 RoP, senza ulteriori condizioni, dalla data della sua notifica. Non si ritiene necessario, in particolare, disporre la sospensione dell’ese- cuzione né tantomeno condizionare l’esecutività al preventivo pagamento di una cauzione da parte degli attori. In ogni caso, gli attori potranno procedere con le occorrenti attività esecutive nel necessario rispetto delle condizioni stabilite dalla rule 118.8 RoP. 44. La convenuta è tenuta al risarcimento dei danni cagionati a Pirelli, quale titolare del bre- vetto, in conformità alle previsioni dell’art. 68 UPCA. La precisa quantificazione di questi danni è rimessa a un eventuale successivo giudizio di merito, ai sensi delle rules 125 e ss. RoP. Nell’esercizio del proprio potere discrezionale e in difetto, allo stato, di prove certe del danno sofferto - che potranno comunque trovare ingresso nell’autonomo procedimento di merito per la liquidazione del danno - il Tribunale reputa che la domanda svolta dall’attore ai sensi della R. 119 RoP non meriti accoglimento. Valore della controversia e spese di lite 45. Pirelli ha dichiarato un valore della controversia di 500.000 Euro. Non vi sono agli atti riscontri fattuali che consentano di mettere in dubbio o comunque modificare tale quantifica- zione, recepita quindi dal Tribunale, anche ai fini della quantificazione delle spese legali ripe- tibili. UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 22 di 24 Ai sensi dell’art. 69.1, UPCA, la convenuta in quanto parte interamente soccombente, è tenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall’attore, fino a un limite massimo determinato in conformità al regolamento di procedura. Secondo quanto previsto nella Scale of ceilings for recoverable costs adottata dall’Amministra- tive Committee in data 24.4.2023, in attuazione della rule 152.2 RoP, per i casi con un valore fino a 500.000 Euro è previsto un limite massimo di 56.000 Euro. Pertanto, nel caso di specie, il limite massimo delle spese di lite ripetibili per l’azione di viola- zione del brevetto è fissato a 56.000 Euro in totale. La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali secondo quando previsto dalle rules 150 e ss. RoP. La destinazione del materiale sequestrato 46. Da ultimo, si dispone le brochures oggetto di sequestro siano consegnati all’attore una volta che la presente sentenza sarà divenuta definitiva. Tale destinazione è giustificata dalla funzione solo probatoria per cui è stato disposto il seque- stro, tenendo anche conto della mancanza di un loro effettivo valore economico. Ove sia proposto appello contro questa decisione, ogni definitiva determinazione sulla destina- zione dei beni sequestrati è sin da ora rimessa alla Corte d’Appello. DECISIONE Il Tribunale Unificato dei Brevetti, Tribunale di Primo Grado, Divisione Locale di Milano: 1) dichiara che Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. ha violato il brevetto n. EP 2 519 412 di titolarità di Pirelli Tyre s.p.a. con l’offerta, l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli pneumatici recanti denominazione commerciale K902 e Grade W, in quanto recanti tutte le caratteristiche rivendicate da EP 2 519 412, offerta, immissione sul mercato e utilizzo attuati con l’esposizione e la presentazione al pubblico degli pneumatici in occasione della fiera EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), svoltasi in Rho - Milano (Italia) nei giorni 5-10.11.2024, e con la presentazione degli pneumatici mediante il sito internet king-tyres.com; 2) ingiunge a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd di cessare l’offerta e l’immissione sul mercato degli pneumatici indicati al punto n. 2) - o di pneumatici comunque denominati presen- tanti le caratteristiche rivendicate nel brevetto EP 2 519 412 - nei territori di tutti i Con- tracting Member States dell’UPCA nei quali il brevetto EP è efficace; 3) fissa una pena pecuniaria di 400,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni singolo pneumatico offerto, immesso sul mercato o utilizzato dalla convenuta in violazione della ingiunzione di cui al punto n. 2), e una pena pecuniaria di 5.000,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione da parte della convenuta dell’obbligo di pubblicazione imposto dalla presente decisione al punto n. 4); 4) ordina a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. di inserire il seguente testo nella homepage del proprio sito web entro trenta giorni dalla notifica di una copia esecutiva della presente decisione, salvo il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla R. 118.8 RoP, per un pe- riodo di un due mesi continuativi, senza testo aggiuntivo o alternativo e con un link diretto UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 23 di 24 al testo integrale della decisione, in un riquadro facilmente leggibile e immediatamente visibile, posizionato nella parte alta della home page che compare subito sotto la barra indirizzi del browser, e tale da coprire almeno il 10% della superficie della homepage: “By decision of 26 May 2026, as final outcome of the proceedings UPC CFI no. 771/2024, the Unified Patent Court, Court of First Instance, Milan Local Division, ruled that Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. has infringed the patent n. EP 2519412 owned by the Italian company Pirelli Tyre s.p.a. by offering on the market also through this website in all the Contracting Member States in which the Patent is in force, and in particular in Italy, France and Germany, two tyres models named K902 and GRADE W. Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd has been ordered to refrain from all these unlawful conducts and therefore will no longer market these products.”; 5) ordina a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. di rifondere a Pirelli Tyre S.p.A. tutte le spese e i costi sostenuti nel presente giudizio nonché nel procedimento prima del giudizio di merito, da liquidarsi in separato procedimento ai sensi delle R. 150 e ss. RoP; 6) dichiara che il valore della causa ammonta ad € 500.000,00; 7) dispone, tenuto conto della finalità probatoria del sequestro, che i cancellieri presso il Sub Registry procedano alla consegna dei beni sequestrati in data 5.11.2024 ai represen- tatives dell’attore, a condizione che la presente decisione sia diventata definitiva; in caso di proposizione di un appello, rimette alla Corte d’Appello ogni definitiva determinazione sulla destinazione dei beni sequestrati. Milano, 26 maggio 2026 Pierluigi Perrotti presiding judge Alima Zana judge rapporteur Marije Knijff giudice qualificato sotto il profilo giuridico for the Deputy Registrar2026-05-22 15:22:58 +0200ZANA ALIMA Firmato digitalmente da ZANA ALIMA Data: 2026.05.20 19:52:28 +02'00'Marije Knijff Digitally signed by Marije Knijff Date: 2026.05.21 11:03:55 +02'00'Pierluigi Perrotti Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Data: 2026.05.21 13:45:49 +02'00' UPC CFI n. 770/2024 - n. 556/2025 24 di 24 INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE Una copia autentica della decisione esecutiva verrà rilasciata a cura del Deputy Registrar su richiesta della parte che intende procedere all’esecuzione (art. 82 UPCA, art. 37.2 UPCS, R. 118.8, 354, 355.4 RoP, R. 69 RegR).
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