UPC_CFI_342/2025 – 3V Sigma v AGA
- Court
- Local Division Milan
- Date
- Outcome
- Granted
- Sector
- Other
- Decision Type
- PROCEDURAL
Expert Commentary
Confidentiality regime Facts 1. On 26-27 June 2025, AGA requested confidentiality protection of documents which were seized during an evidentiary seizure, and demanded that nobody (including the lawyers) would get to see the unredacted version, or alternatively only two lawyers and a consultant of 3V Sigma, or, in the further alternative, only the lawyers and 1 director of 3V Sigma. 2. In a first preliminary order of 30 June 2025, the JR stated that the representatives of 3V Sigma should have access for the purpose of being able to respond to the request for confidentiality. Until such time, all documents including the report of the expert who carried out the seizure remained confidential. 3. In their response, 3V Sigma acknowledges that certain documents were outside the scope of the seizure and could remain fully confidential. For other documents, 3V Sigma accepted a (normal) confidentiality regime (with at least one person of 3V Sigma having access). The JR 1. The JR refers and cites all the relevant provisions Article 56 UPCA, R. 262 RoP and the EU Directive 943/2016 and recent case law (concluding that on the basis of this recent case law the representatives and others in their firm working on the case get access). 2. In view of the different provisions cited above, the JR considers that access to one outside technical consultant is sufficient in view of the complexity of the technology. 3. He further considers that access to one employee of 3V Sigma is sufficient. 4. The JR orders accordingly: a. no access to the documents outside the scope of the seizure; b. access to the representatives and their team; c. access to one consultant; d. access to one person of 3V Sigma. Comment 1. A very balanced and thorough way of dealing with the requests, making sure that an evidentiary seizure does not lead to disclosure of confidential information, also not via the expert report, while on the other hand respecting the right to a (good) defence by making sure that the representatives with their team can work without restriction and can consult a technical consultant and a client employee. 2. Directive 943/2016, recital 34, states that it respects the fundamental rights recognized in particular by the Charter including “while respecting business secrecy”, “the right to an effective remedy and to a fair trial and the right of defence”. I cannot read in Article 9 of the Directive the possibility to exclude the lawyers of the opposing party or order confidentiality without allowing at least one person of the opposing party access. However, first of all, if parties agree, I think an external-eyes-only regime should be possible. Furthermore, in case of a seizure, I think that there should be a possibility for a party to argue that certain information is outside the scope of the seizure. The question is whether the representatives of the other party get access to that information in order to state their opinion on whether or not the information is outside the scope (as in this case the JR ordered), or whether that should be decided by the judge ex parte (with only the representative of the party whose information was seized present) to guarantee absolute confidentiality. I find the solution of the JR preferable, as we have to assume that representatives are well aware of their duty of confidentiality. Finally, as said, I do not see a possibility to have an external-eyes-only regime but that does not mean that the person who gets access should not meet certain criteria. As an example, if in a SEP case the issue is whether an implementer has been “willing” or what a FRAND royalty is, then I think the person who gets access to the confidential information of the SEP holder should be someone who has nothing to do with negotiating license agreements.
Full Decision Text
Divisione Locale di Milano UPC CFI n. 342/2025 Ordinanza depositata il 23.9.2025 RICORRENTE 3V Sigma s.p.a. RESISTENTI ACEF s.r.l. AGA s.r.l. (già ACEF s.p.a.) ORGANO DECIDENTE presiding judge e judge rapporteur Pierluigi Perrotti LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA In data 26-27.6.2025 AGA e ACEF depositavano una richiesta di tutela delle informazioni riservate ai sensi della rule 262A RoP, con riferimento a una parte dei documenti acquisiti (di seguito indicati come Documentazione Confidenziale) all’esito dell’esecuzione dell’ordine di protezione delle prove n. 21737/2025, depositato il 19.5.2025 nel procedimento UPC CFI n. 342/2025 - Act. n. 18051/2025. Le parti resistenti chiedevano: a) di vietare l’accesso a 3V Sigma (inclusi i suoi legali e consulenti) alla versione unredacted della Documentazione Confidenziale; b1) in subordine, di vietare a soggetti diversi da n. 2 legali e n. 1 consulente di 3V Sigma l’accesso alla Documentazione Confidenziale nella loro versione unredacted; b2) in via di ulteriore subordine, di consentire l’accesso, oltre ai predetti legali e al consulente, a un solo amministratore di 3V Sigma. A supporto della richiesta, AGA e ACEF evidenziavano che: 1 di 7 (i) la Documentazione Confidenziale era composta in larga parte da documenti tecnici di varia natura ricevuti da MFCI Co. Ltd., produttore del filtro MFSorb 513, sotto vincolo contrattuale di riservatezza; (ii) la parte rimanente della Documentazione Confidenziale conteneva (a) dati tecnici sulla solubilità di prodotti diversi rispetto al MFSorb 513, riferiti anche a soggetti produttori / fornitori differenti da MFCI Co. Ltd. ovvero (b) informazioni commerciali e relative alla clientela di ACEF, rimaste espressamente al di fuori dell’ordine di protezione delle prove del 19.5.2025. AGA e ACEF erano comunque disponibili a consentire l’accesso di 3V Sigma a tutta la rimanente documentazione tecnica relativa al prodotto MFSorb 513, pure reperita e raccolta nel corso dell’esecuzione della misura di protezione delle prove. Con ordinanza preliminare n. 31297/2025 del 30.6.2025 il Tribunale: (i) riteneva che non vi fossero le condizioni per interdire l’accesso alla Documentazione Confidenziale anche ai representatives del ricorrente, fermo restando che l’accesso era loro consentito, allo stato, al solo fine di prendere posizione sull’istanza presentata dalle resistenti ai sensi della rule 262A RoP; (ii) invitava 3V Sigma a depositare osservazioni sull’istanza depositata da ACEF e AGA entro il 10.7.2025; (iii) disponeva che tutti i documenti, le informazioni e i mezzi di prova, compresa la relazione del Court Expert, acquisiti in sede di esecuzione dell’ordine di protezione della prova n. 21737/2025, depositato il 19.5.2025, rimanessero segretati e non fossero accessibili a nessuno, né alle parti né al pubblico, fino a diverso ordine del Tribunale; (iv) disponeva che tutti i documenti allegati all’istanza depositata da ACEF e AGA in data 26-28.6.2025 fossero accessibili ai representatives di 3V Sigma nel presente procedimento, al sono fine di prendere posizione sul contenuto della richiesta di protezione delle informazioni riservate. In data 10.7.2025 3V Sigma depositava una memoria difensiva in risposta alla richiesta di confidenzialità delle controparti. In primo luogo, evidenziava che i representatives non avevano avuto effettivo accesso alla Documentazione Confidenziale, così come disposto dal Tribunale. Prendeva atto della mancanza di contestazioni sulla libera accessibilità a una parte dei documenti raccolti in sede di esecuzione della misura e non si opponeva alla definizione di un confidentiality regime per le informazioni contenute nella Documentazione Confidenziale. Ove fosse stata effettivamente verificata la completa estraneità di alcuni documenti al perimetro attuativo dell’ordine di protezione delle prove, non si opponeva alla richiesta di AGA e ACEF di impedire l’accesso a questi documenti. 2 di 7 Insisteva affinché fosse autorizzato l’accesso alla Documentazione Confidenziale ad almeno un rappresentante della parte, nominativamente indicato in di 3V Sigma. Con ordinanza preliminare del 14.7.2025, preso atto della mancata possibilità di accesso effettivo dei representatives di 3V Sigma alla Documentazione Confidenziale, il Tribunale assegnava ai resistenti termine fino al 21.7.2025 per depositare note difensive contenenti (i) una replica alle osservazioni svolte da 3V Sigma nella memoria del 10.7.2025, e (ii) la versione unredacted della Documentazione Confidenziale. Con memoria del 18.7.2025, AGA e ACEF procedevano al rideposito come richiesto dal Tribunale e ribadivano tutte le proprie difese e richieste. Con nota di replica del 26.8.2025 3V Sigma a sua volta reiterava i propri argomenti difensivi. Non si opponeva all’adozione di un regime di confidenzialità, a condizione che fosse assicurato un’adeguata tutela del proprio diritto di difesa. Dava infine atto che alcuni dei documenti compresi nella Documentazione Confidenziale erano effettivamente estranei al perimetro attuativo dell’ordine di protezione delle prove, con conseguente rinuncia ad accedere al loro contenuto. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell’order n. 21737/2025 (v. punto 9 del dispositivo) il Tribunale ha disposto che “l’accesso alla relazione scritta del perito e ai suoi allegati sia consentito al ricorrente a partire dal 30.6.2025, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge rapporteur, con l’assistenza di un cancelliere, a meno che la resistente non si avvalga della facoltà di presentare un’istanza di tutela delle informazioni riservate entro il 30.6.2025; nel caso in cui tale istanza di riservatezza sarà effettivamente presentata, il Tribunale deciderà se e quali persone avranno accesso e a quali informazioni”. Le resistenti hanno depositato la richiesta ex rule 262A RoP in data 26-27.6.2025 e si sono quindi avvalse in modo tempestivo della facoltà indicata. All’esito dello scambio di memorie scritte, il Tribunale rileva che le parti concordano sui seguenti profili: - divieto assoluto di accesso da parte di 3V Sigma ai documenti allegati sub doc. nn. 1, 2, 19 e 20, poiché contenenti informazioni commerciali - non contemplate nell’ordine di protezione delle prove - ovvero in quanto riferiti a prodotti diversi dal MFSorb 513; - necessità di adottare un confidentiality regime per le informazioni contenute nei documenti allegati sub doc. nn. da 3 a 18; - riconoscimento della facoltà di accesso, senza ulteriori restrizioni, a tutti i documenti rimanenti (differenti da quelli numerati da n. 1 a n. 20 nella richiesta dei resistenti), allegati alla relazione dell’esperto, e acquisiti in sede di esecuzione dell’ordine di protezione delle prove. 3 di 7 L’unico tema residuo controverso tra le parti è quindi quello relativo all’individuazione dei soggetti legittimati a far parte del confidentiality club in relazione ai documenti da n. 3 a n. 18, nel rispetto della previsione generale dell’Art. 58 UPCA, secondo il quale il tribunale può limitare a specifiche persone l’accesso alle prove. Ai sensi della rule 262A.6 RoP “the number of persons referred to in paragraph 1 shall be no greater than necessary in order to ensure compliance with the right of the parties to the legal proceedings to an effective remedy and to a fair trial, and shall include, at least, one natural person from each party and the respective lawyers or other representatives of those parties to the legal proceedings”. La norma processuale in esame recepisce la previsione generale contenuta nell’art. 9, direttiva UE n. 943/2016 e intende realizzare un equo contemperamento tra le esigenze contrapposte di assicurare protezione adeguata alle informazioni riservate e di garantire l’effettività del diritto di difesa. In questa prospettiva, non si ravvisa alcuna valida ragione per impedire l’accesso ai representatives del ricorrente. Sul punto è sufficiente rilevare che i resistenti non hanno svolto alcuna allegazione a supporto di una limitazione così radicale, peraltro contraria al regime ordinario definito dall’art. 9, direttiva UE n. 943/2016, e dalla rule 262A RoP. In conformità al più recente orientamento interpretativo (v. UPC CFI n. 181/2024, order 15.7.2025 - LD Düsseldorf, nonché ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Tribunale ritiene che i representatives abbiano la facoltà di condividere le informazioni riservate anche con altri membri del loro team, se e in quanto siano attivamente coinvolti nelle attività difensive strettamente correlate al procedimento. Se i representatives si avvalgono in concreto di tale possibilità, è comunque loro responsabilità garantire che il team mantenga la riservatezza delle informazioni. Per queste ragioni, l’accesso alle informazioni riservate contenuti nei documenti nn. 3 - 18 è consentito ai representatives e ad altre persone facenti parte del team difensivo, compresi - in particolare - i collaboratori facenti parte dello studio legale Trevisan & Cuonzo, nella misura in cui sono coinvolti nelle attività difensive riferite al presente procedimento e sempre sotto la diretta responsabilità dei representatives. Con riguardo alla facoltà di accesso al consulente tecnico di parte, il Tribunale innanzitutto osserva che - come chiarito dalla giurisprudenza già citata (v. ancora UPC CFI n. 181/2024, order 15.7.2025 - LD Düsseldorf) - il ruolo del consulente di parte è più limitato rispetto a quello dei representatives poiché gli viene richiesto di fornire un contributo solo sulle questioni tecniche potenzialmente rilevanti. Tale apporto è comunque essenziale per il pieno esercizio del diritto di difesa, poiché consente una interlocuzione qualificata anche sulle tematiche tecniche. Parte ricorrente chiede che sia autorizzato l’accesso ai suoi consulenti tecnici di parte, senza limiti quantitativi e senza un’indicazione di uno o più nominativi di professionisti incaricati. 4 di 7 Allo stato attuale degli atti, la complessità delle questioni tecniche non appare tale da giustificare l’estensione della facoltà di accesso a una pluralità di consulenti tecnici di parte e addirittura in un numero indeterminato. Ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di difesa, il Tribunale ritiene quindi che possa essere autorizzato l’accesso alle informazioni riservate da parte di un solo consulente di 3V Sigma, a condizione che sia un soggetto estraneo all’organizzazione aziendale della parte e che sia appartenente a un ordine professionale, e per questa ragione tenuto al rispetto delle norme di condotta professionale che includono il rispetto di obblighi di riservatezza. In forza di questi rilievi, il Tribunale autorizza un consulente di parte di fiducia del ricorrente ad accedere alle informazioni riservate contenute nei documenti nn. 3 - 18, con obbligo di tempestiva comunicazione del nominativo, per evidenti ragioni di individuazione di un centro di responsabilità in relazione a eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza. Da ultimo, in relazione all’accesso da parte di una persona fisica per conto della ricorrente, si deve richiamare il principio interpretativo generale secondo il quale la concessione della facoltà di accesso completo a una determinata persona, ai sensi della rule 262A.6 RoP, deve essere valutata sulla base di tutte le circostanze concrete del caso specifico, tenendo conto del ruolo di tale persona nel procedimento dinanzi alla Corte, della rilevanza delle informazioni riservate e dell’affidabilità della persona autorizzata al fine di vedere effettivamente mantenuta la riservatezza delle informazioni (v. UPC CoA n. 621/2024, ordinanza 12.2.2025; UPC CoA n. 221/2025, ordinanza 3.7.2025). Il Tribunale rileva che le parti resistenti non hanno fornito indicazioni puntuali a supporto della richiesta di una totale esclusione di un esponente di 3V Sigma, fondando la richiesta soprattutto sulla prospettiva di un futuro accoglimento della richiesta di riesame dell’ordine di protezione delle prove, depositata in data 27.6.2025. La definizione del regime di protezione delle informazioni riservate non si può fondare su una delibazione preventiva dei motivi posti a fondamento della richiesta di riesame. Le considerazioni svolte da ACEF e AGA in ordine al difetto dei presupposti per la concessione dell’ordine di protezione delle prove saranno compiutamente esaminate all’esito dell’udienza dell’11.11.2025, fissata per la discussione della richiesta di riesame depositata dalle resistenti ai sensi dell’art. 60.6 UPCA e della rule 197.3 RoP. Nel caso in esame non vi è pertanto alcuna ragione per derogare alla previsione della rule 262A.6 RoP che, come già chiarito sopra, prevede espressamente l’accesso ad almeno (“at least”) “one natural person from each party”. Poiché le resistenti non hanno sollevato alcuna eccezione in relazione alla designazione della persona indicata dal ricorrente - - a quest’ultimo è concesso l’accesso alle informazioni riservate. 5 di 7 Le parti possono presentare una application for review della presente ordinanza entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, ai sensi della rule 333 RoP. L’accesso effettivo ai documenti riservati, come sopra individuati e nei limiti in cui viene autorizzato, sarà quindi attuato solo dopo la scadenza del predetto termine, mediante accesso presso la sede del Sub Registry della Divisione Locale di Milano, come meglio specificato nel dispositivo. Nel caso in cui sia effettivamente proposta un’application ex rule 333 RoP ogni ulteriore determinazione è rimessa al Panel. ORDINANZA 1) è vietato l’accesso di 3V Sigma s.p.a. alle informazioni contenute nei documenti allegati sub nn. 1, 2, 19 e 20 da ACEF s.r.l. e AGA s.r.l. alla richiesta di un ordine di riservatezza ex rule 262a rop del 26.6.2025; 2) le informazioni contenute nei documenti allegati sub nn. da 3 a 18 da ACEF s.r.l. e AGA s.r.l. alla richiesta di un ordine di riservatezza ex rule 262a rop del 26.6.2025 sono qualificate come informazioni riservate ai sensi e per gli effetti previsti dall’Art. 58 UPCA e dalla rule 262A RoP; 3) l’accesso alle informazioni riservate contenute nei documenti indicati al punto 2) è consentito soltanto ai seguenti soggetti, con le modalità e i tempi stabiliti al successivo punto 10): a) representatives di 3V Sigma s.p.a.: - avv. Luca Pellicciari; - avv. Lorenzo Battarino; - oltre ad altre persone facenti parte del team e dei collaboratori dello studio legale Trevisan & Cuonzo, in quanto coinvolti nelle attività difensive riferite al presente procedimento e sempre sotto la diretta responsabilità dei representatives; b) un consulente tecnico di parte per il ricorrente, appartenente a un ordine professionale, che non abbia anche la qualità di representative ed estraneo all’organizzazione aziendale di 3V Sigma: - da indicarsi nominativamente a cura del ricorrente, con nota da depositarsi entro 3 (tre) giorni dalla notifica del presente provvedimento; c) una persona fisica di 3V Sigma s.p.a.: - dott. 4) le informazioni di cui al punto 2) saranno trattate come riservate dai tutti i soggetti indicati ai punti 3a), 3b) e 3c) e non potranno essere utilizzate o divulgate al di fuori del presente procedimento giudiziario; 5) tutte le persone sopraindicate sono tenute a mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nelle versioni unredacted dei documenti indicati al punto 2); 6 di 7 6) tale obbligo di riservatezza continuerà ad applicarsi anche dopo la conclusione del presente procedimento; 7) in caso di violazione del presente provvedimento, il Tribunale potrà irrogare una sanzione pecuniaria per ciascuna violazione, che sarà determinata tenendo conto delle circostanze della singola violazione; 8) tenuto conto dell’accordo delle parti, tutte le altre prove e informazioni raccolte nel corso dell’esecuzione dell’ordine di protezione delle prove e diverse da quelle sopra indicate ai punti 1) e 2) sono accessibili alle parti senza restrizioni; 9) la presente ordinanza può formare oggetto di una application for review da presentarsi entro 15 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, ai sensi della rule 333 RoP; 10) l’accesso effettivo del ricorrente alla relazione scritta del perito e ai documenti indicati ai punti n. 2 e n. 8) sarà attuato in data 21.10.2025, ore 11.30, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge rapporteur, con l’assistenza di un cancelliere, salvo che sia proposta una application for review ai sensi della rule 333 RoP; 11) nell’ipotesi in cui venga presentata una richiesta di review della presente ordinanza ai sensi della rule 333 RoP, ogni ulteriore decisione sarà rimessa al Panel. Milano, 23 settembre 2025. Pierluigi Perrotti presiding judge and judge rapporteur Pierluigi Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Perrotti Data: 14:29:27 +02'00' 7 di 7
Key Holdings
- Confidentiality order granted for seized documents.
- Access granted to representatives, one consultant, and one employee of claimant.
- Access denied for documents outside scope of seizure.
- External-eyes-only regime rejected as incompatible with Directive 943/2016.
Tags
- Access to Documents
- Confidentiality
- Seizure
- Trade Secrets
Related Cases
- UPC_CFI_500663/2023 – Oerlikon Textile G.M.B.H. & Co. K.G. v Himson Engineering Private Limited
- UPC CFI 241/2023 – Oerlikon Textile GmbH & CO KG v Bhagat Textile Engineers
- 802/2024 – Morello Forni Italia S.R.L. and Morello Forni S.A.S. di Morello Marco & C. v. Gastroteam Abbe AB and Salvatore Marciuliano
- UPC_CFI_770/2024 – Pirelli v Sichuan
- UPC_CFI_771/2024 – Pirelli v Kingtyre